{"id":257,"date":"2018-04-22T10:28:38","date_gmt":"2018-04-22T10:28:38","guid":{"rendered":"https:\/\/controlloemisura.com\/?p=257"},"modified":"2025-06-24T15:41:26","modified_gmt":"2025-06-24T15:41:26","slug":"protezione-dati-cosa-cambia-con-il-nuovo-regolamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/protezione-dati-cosa-cambia-con-il-nuovo-regolamento\/","title":{"rendered":"Protezione dati: cosa cambia con il nuovo regolamento"},"content":{"rendered":"<p>A poche settimane dall\u2019applicazione del nuovo Regolamento europeo, prevista dal prossimo 25 maggio, facciamo il punto su alcuni aspetti essenziali delle nuove disposizioni in materia di privacy<\/p>\n<p><em>di Renato Uggeri<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>A vent\u2019anni dalla prima legge italiana sulla privacy, la n. 675 del 1996 poi sostituita dal Codice Privacy nel 2003, il tema della protezione dei dati sembra vivere una seconda giovinezza a causa di un nuovo quadro normativo a livello europeo, che dovrebbe portare maggiore uniformit\u00e0 e, soprattutto, che dovrebbe essere pi\u00f9 adatto alla rivoluzione portata dalle tecnologie digitali.<\/p>\n<p><strong>Il risultato di molti anni di lavoro per garantire la protezione dei dati<\/strong><br \/>\nCon il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation &#8211; Regolamento UE 2016\/679), oggi la Commissione europea intende rafforzare e rendere pi\u00f9 omogenea la protezione dei dati personali di cittadini e residenti nell\u2019Unione europea, sia all\u2019interno sia all\u2019esterno dei confini dell\u2019Unione stessa. Il Regolamento UE sulla protezione dei dati, o \u201cregolamento privacy europeo\u201d, si presenta come un documento assai complesso, di quasi trecento pagine tra premesse e articoli veri e propri, che \u00e8 stato pensato per abrogare la vecchia Direttiva n. 46 del 1995, che ebbe per\u00f2 il merito di disciplinare per prima il delicato tema del trattamento dei dati personali. Gi\u00e0 nel gennaio del 2012 la Commissione europea ha introdotto il cosiddetto \u201cpacchetto protezione dati\u201d con lo scopo di garantire in tutta l\u2019UE un sistema armonizzato in materia di privacy. Il pacchetto comprende due diversi strumenti:<br \/>\n&#8211; una proposta di Regolamento riguardante \u201cla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati\u201d; scopo del Regolamento \u00e8 quello di disciplinare i trattamenti dei dati personali sia nel settore privato sia nel settore pubblico;<br \/>\n&#8211; una proposta di Direttiva rivolta alla regolamentazione dei settori che si occupano di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Essa specifica anche le sanzioni penali e la loro applicazione.<br \/>\nIl 24 maggio 2016 il Regolamento \u00e8 entrato ufficialmente in vigore, e diventer\u00e0 definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio.<\/p>\n<p><strong>I contenuti del Regolamento<\/strong><br \/>\nIl Regolamento afferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in una base giuridica idonea. I fondamenti di liceit\u00e0 del trattamento dati coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui \u00e8 soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).<br \/>\nIn particolare, per quanto riguarda il consenso, per i dati \u201csensibili\u201d il consenso deve essere \u201cesplicito\u201d, cos\u00ec come il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione). \u00c8 da notare che il consenso non deve essere necessariamente \u201cdocumentato per iscritto\u201d, n\u00e9 \u00e8 richiesta la \u201cforma scritta\u201d; inoltre, il titolare deve poter dimostrare che l\u2019interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.<\/p>\n<p><strong>Le caratteristiche del consenso<\/strong><br \/>\nVenendo al consenso, deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile e non \u00e8 ammesso il consenso tacito o presunto (no quindi a caselle pre-spuntate su un modulo).<br \/>\nIl consenso raccolto prima del 25 maggio resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, conviene adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all\u2019interessato, per esempio all\u2019interno della modulistica. Occorre poi prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara.<br \/>\nLa principale novit\u00e0 introdotta dal Regolamento \u00e8 il principio di \u201cresponsabilizzazione\u201d, che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, e poter comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.<\/p>\n<p><strong>Il responsabile della protezione dei dati<\/strong><br \/>\nPer fornire un primo orientamento, il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce alle amministrazioni pubbliche di designare un Responsabile della protezione dei dati \u2013 RPD tenendo conto delle sue qualit\u00e0 professionali, e della conoscenza specialistica della normativa in materia di protezione dati.<br \/>\nIl Regolamento prevede anche l\u2019istituzione del Registro delle attivit\u00e0 di trattamento. \u00c8 essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalit\u00e0 del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui \u00e8 prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna per documentare le attivit\u00e0 di trattamento svolte) funzionale all\u2019istituzione del registro. La ricognizione sar\u00e0 l\u2019occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali, la liceit\u00e0 del trattamento (verifica dell\u2019idoneit\u00e0 della base giuridica) nonch\u00e9 l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default), in modo da assicurare, entro il 25 maggio, la piena conformit\u00e0 dei trattamenti in corso. Infine, considerando la crescente minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi, \u00e8 fondamentale la pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali (data breach), tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati, e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per l\u2019attuazione alle nuove disposizioni.<br \/>\nIl Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una versione \u201carricchita\u201d del testo del Regolamento UE che, laddove necessario, segnala in corrispondenza di articoli e paragrafi i relativi approfondimenti, in modo da offrire una lettura pi\u00f9 ampia e ragionata della nuova normativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A poche settimane dall\u2019applicazione del nuovo Regolamento europeo, prevista dal prossimo 25 maggio, facciamo il punto su alcuni aspetti essenziali delle nuove disposizioni in materia di privacy di Renato Uggeri A vent\u2019anni dalla prima legge italiana sulla privacy, la n. 675 del 1996 poi sostituita dal Codice Privacy nel 2003, il tema della protezione dei &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":258,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_seopublitec_title":"","_seopublitec_meta_desc":"","_seopublitec_keyphrases":"","_seopublitec_canonical":"","_seopublitec_noindex":false,"_seopublitec_nofollow":false,"_seopublitec_og_title":"","_seopublitec_og_desc":"","_seopublitec_twitter_title":"","_seopublitec_twitter_desc":"","_seopublitec_twitter_image":"","_seopublitec_og_image":"","_seopublitec_twitter_card":"","_seopublitec_cornerstone":false,"_seopublitec_score":""},"categories":[27],"tags":[52],"class_list":["post-257","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologie","tag-gdpr"],"openstation_lock":null,"openstation_contributors":[],"openstation_attached_media":[258],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=257"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":259,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257\/revisions\/259"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/media\/258"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.publiteconline.it\/controlloemisura\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}